STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL CHIASSINO"
Titolo
1°
Costituzione
Articolo 1-Denominazione
1.1 L'organizzazione "Il
Chiassino"è una Associazione di promozione sociale
fondata il 20 giugno 1987, in Castelnuovo Val di Cecina, con
la denominazione Associazione Culturale Castelnuovo, essa è
costituita da persone, persone giuridiche ed Enti non
riconosciuti che accettano le norme stabilite dal presente
Statuto.
1.2 L'Associazione si
configura come Associazione privata con organizzazione a
rilevanza regionale che svolge funzioni di interesse pubblico.
Articolo 2-Scopo
2.1 L'associazione persegue
il fine esclusivo della solidarietà umana,civile e culturale.
In particolare opera in maniera specifica con prestazioni dei
propri volontari, in modo ricorrente e ricorsivo, nell'area
d'intervento culturale-educativo e di ricerca etica e
spirituale, a favore di tutti i soggetti interessati. Per il
raggiungimento dello scopo promuove: attività culturali;
ricreative ed informative; dibattiti e confronti con realtà
culturali diverse; cinema d'essai.
2.2 A tale fine può
compiere studi e ricerche nel campo delle scienze
dell'educazione e organizzare corsi, seminari e convegni anche
a livello internazionale, con particolare riguardo ai Paese
dell'Unione Europea, nonché gite turistico-culturali.
2.3 Le iniziative da
intraprendere saranno , in modo specifico, prevalentemente
orientate verso valorizzazione della comunità locale sotto gli
aspetti artistici, naturalistici e storici.
Articolo 3-Durata
3.1 La durata
dell'Associazione è illimitata.
Articolo 4-Sede sociale
4.1 La sede sociale è in
Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa)
Articolo 5-Soci
5.1 L'Associazione si
compone di soci ordinari, di soci straordinari e di soci
sostenitori.
-
I soci ordinari sono coloro che, oltre a
versare la quota sociale annuale, partecipano in modo continuo
e permanente alle attività dell'Associazione.
-
I soci straordinari sono i soci che si
mettono a disposizione dell'Associazione al fine di gestire
gratuitamente l'espletamento di determinati servizi.
-
I soci sostenitori sono coloro che, oltre
alla quota sociale, versano all'Associazione un contributo una
tantum nella misura stabilita ogni anno dalla assemblea.
Gli associati ordinari e
sostenitori possono anche essere persone giuridiche e Enti non
riconosciuti.
Le persone giuridiche e gli Enti
non riconosciuti aventi atto costitutivo e, oppure, statuto
coerenti con lo scopo di cui all'articolo 2, qualora sia
accolta la loro formale richiesta di associarsi , assumono lo
status di Centri Associati.
Articolo 6-Ammissioni
6.1 L'ammissione di nuovi
soci è deliberata dall'assemblea su proposta del
Consiglio Direttivo.
Articolo 7-Dimissioni e
esclusione
7.1 La qualità di socio si
perde:
-
Per recesso, con effetto dall'anno sociale
successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione
scritta;
-
Per esclusione, quando esistano gravi ragioni ,
su decisione presa dal Collegio dei Probiviri senza formalità
di procedura, con il rispetto del contraddittorio.
7.2 Il socio recedente o
escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.
Titolo 2°
Amministrazione
Articolo 8-Presidenza
dell'Associazione
8.1 L'Associazione è
legalmente rappresentata dal proprio Presidente, eletto
all'Assembla tra i soci ordinari e straordinari, che è anche
Presidente del Consiglio direttivo; in caso di suo impedimento
o assenza , dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio
direttivo delegato dal Consiglio medesimo.
8.2 Il Presidente è
coadiuvato dal Vice Presidente e dal Direttore.
Articolo 9-Consiglio direttivo
9.1 L'Associazione è retta
da un Consiglio direttivo composto di dieci membri, compreso
il Presidente.
Articolo 10-Durata del mandato
sociale
10.1 La durata del mandato
del Presidente e dei membri del Consiglio è di tre anni. I
membri uscenti sono sempre rieleggibili.
Articolo 11-Sostituzione del
Consigliere
11.1 Se durante il suo
mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue
funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio dovrà
provvedere alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino
alla successiva assemblea annuale, la quale provvederà in modo
definitivo.
11.2 Le funzioni del
consigliere nominato in tal modo dall'assemblea cesseranno
alla data in cui doveva cessare il mandato del consigliere che
egli aveva sostituito.
11.3 Nel caso in cui la
nomina provvisoria fatta dal Consiglio non fosse ratificata
dall'assemblea, le deliberazioni assunte nel frattempo dal
Consiglio direttivo rimarranno nondimeno valide.
Articolo 12-Poteri del
Consiglio
12.1
Il Consiglio direttivo
ha i poteri più estesi per amministrare il patrimonio
dell'Associazione ed a fare o autorizzare tutti e le
operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione
ad eccezione di quelli demandati all'assemblea, ai sensi
dell'articolo 33.
Articolo 13-Deleghe
amministrative
13.1
Il Consiglio può
demandare a uno dei suoi membri o a qualsiasi persona, anche
estranea all'Associazione, l'incarico di espletare uno o più
negozi determinati, rilasciando regolari procure.
13.2 Il Consiglio nomina il
segretario e il Tesoriere dell'Associazione scegliendoli tra i
soci, anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.
Articolo 14-Deliberazioni del
Consiglio
14.1 Il Consiglio si
riunisce ogni volta che è necessario e almeno una volta
all'anno, dietro convocazione del Presidente o della
maggioranza dei consiglieri.
14.2 Il Consiglio delibera
validamente quando la maggioranza dei suoi membri è
presente.
Articolo 15-Validità delle
decisioni
15.1
Le decisioni devono
essere prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. Il
voto per procura o per corrispondenza non è ammesso.
Articolo 16-Trascrizioni delle
decisioni
16.1
Le deliberazioni del
Consiglio vengono raccolte nel Libro Verbali, firmato dal
Presidente e dal Segretario.
16.2 Gli estratti relativi
sono ritenuti conformi agli originali quando portano la firma
del Presidente e del Segretario.
Articolo 17-Direttore
17.1
Il Consiglio direttivo
nomina il Direttore individuandolo fra i suoi membri nella
persona più anziana come iscrizione all'Associazione. In caso
di parità è scelto il più anziano anagraficamente.
17.2 E' incompatibile la
carica di Direttore con quella di Presidente e Vice Presidente
del Consiglio direttivo.
Articolo 18-Funzioni del
Direttore
18.1 Spetta al Direttore:
-
provvedere a dare esecuzione agli atti di
amministrazione ordinaria dell'Associazione;
-
provvede, sentito il parere del Consiglio
direttivo, all'assunzione e licenziamento del personale e a
tutti i provvedimenti concernenti i rapporti di dipendenza e
collaborazione.
Articolo 19-Gratuità delle
cariche sociali
19.1
Le cariche direttive
sono tutte rigorosamente gratuite.
Articolo 20-Patrimonio
20.1
Il patrimonio
dell'Associazione è costituito da :
-
un fondo sociale di Euro...
-
contributi versati una tantum dai soci
sostenitori e destinati ad incrementare il fondo sociale;
-
somme accantonate per qualunque scopo sino a
quanto non siano erogate;
-
ogni altro bene immobile e mobile acquisito
dall'Associazione e risultante dal libro degli inventari.
Articolo 21-Entrate
21.1Le entrate
dell'Associazione sono costituite da :
-
quote sociali versate annualmente dai soci;
-
sovvenzioni e contributi che l'Associazione può
ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli
istituti pubblici sotto riserva di destinazione speciale,
imposta da tali sovvenzioni e contributi;
-
liberalità tra vivi e mortis causa che
l'Associazione potrà essere autorizzata a ricevere
conformemente alla Legge e sotto riserva di destinazione
speciale imposta dal donatore o dal testatore;
-
proventi derivanti da corsi e seminari
residenziali e non residenziali, da ospiti residenti per
convegni o attività di studi, ricerche e tirocinio; da
dipendenti della pubblica amministrazione in servizio di
missione per attività didattiche ed educative e da studenti e
laureati impegnati in attività di specializzazione
temporaneamente ospiti nelle case dell'Associazione medesima;
-
redditi di capitali mobili ed immobili del
fondo patrimoniale;
-
remunerazione, compensi e noleggi percepiti per
servizi resi di carattere didattico, editoriale, educativo;
-
ogni privata oblazione non espressamente
destinata ad incrementare il patrimonio;
-
in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle
vigenti norme legislative in materia di associazioni di
promozione sociale e compatibile con le norme contenute nel
presente statuto.
Articolo 22-Rimborsi di spesa
22.1
La copertura delle
spese di pensione e di frequenza a corsi, lezioni o seminari è
assicurata mediante quote stabilite come rimborso spese dal
Consiglio direttivo, in relazione al variare del costo della
vita e in rapporto alle sovvenzioni che potranno essere
versate a titolo di borse di studio.
Articolo 23-Lavoro dipendenti e
soci
23.1
I soci quando lavorano
per L'Associazione possono stabilire con essa un normale
rapporto di lavoro.
Articolo 24-Contabilità
24.1
Libri obbligatori
sono: il libro giornale,il libro degli inventari,il libro
delle riunioni del Consiglio direttivo,il libro delle
assemblee, il libro dei soci, il libro del Collegio dei
Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri.
24.2 L'esercizio
finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno.
24.3 Eventuali avanzi di
gestione devono essere reinvestiti nell'anno successivo nelle
attività istituzionali statutariamente previste.
Articolo 25-Collegio dei
revisori dei conti
25.1
Il Collegio dei
Revisori dei conti è composto da tre membri nominati
dell'assemblea anche tra i non soci.
25.2 Esso dura in carica
tre anni.
25.3 Tali membri sono
rieleggibili.
25.4 I revisori dei conti
vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa
dell'ente; esaminano il bilancio preventivo e il rendiconto
consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto
all'assemblea.
25.5 Essi possono anche
assistere alle assemblee e alle riunioni del Consiglio
direttivo.
Articolo 26-Comitato
Scientifico
26.1
Per il raggiungimento
degli scopi che l'Associazione si propone, l'assemblea può
eleggere un Comitato Scientifico composto da cinque membri di
cui uno è il Coordinatore, eletto dall'assemblea.
26.2 I restanti membri sono
scelti tra persone anche non appartenenti all'Associazione.
26.3 Il Comitato
Scientifico rimane in carica tre anni e i suoi membri sono
rieleggibili.
26.4 Il Comitato
Scientifico è un organo propositivo dal punto di vista
tecnico-scientifico e consultivo del Consiglio direttivo.
26.5 Esso elabora la
proposta del piano annuale delle attività che il Consiglio
direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea.
26.6 I pareri del Comitato
scientifico non sono vincolanti.
Articolo 27-Collegio dei
Probiviri
27.1
Il Collegio dei
Probiviri è composto di tre membri eletti ogni tre anni
dall'assemblea , tra persone estranee all'Associazione. Tali
membri sono rieleggibili. Decide sulla espulsione degli
associati per gravi motivi.
Titolo 3°
Assemblea
Articolo 28-Rappresentanza
28.1
L'assemblea è
costituita dai soci ordinari, dai soci straordinari e dai soci
sostenitori. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro
socio; nessuno può cumulare più di due voti compreso il
proprio.
28.2 Gli Enti sono presenti
tramite il loro rappresentante legale o persona da questi
debitamente autorizzata.
Articolo 29-Convocazione
29.1
L'assemblea si
riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che
il Presidente lo ritiene necessario e, comunque, almeno una
volta all'anno dietro convocazione a mezzo lettera
raccomandata da inviarsi ai soci almeno venti giorni prima
dell'assemblea.
29.2 L'assemblea deve
essere altresì convocata su richiesta di almeno un quarto dei
soci.
Articolo 30-Presidenza
30.1 Le riunioni
dell'assemblea sono presiedute da un socio eletto
dall'assemblea stessa , la quale nomina anche un
Segretario.
Articolo 31-Deliberazioni
31.1
L'assemblea ordinaria
è validamente costituita, in prima convocazione, con la
partecipazione della maggioranza, metà più uno, degli
associati, in seconda convocazione , trascorsa almeno un'ora
dalla prima , con la partecipazione di almeno un decimo
degli aventi diritto, e delibera con il voto favorevole, metà
più uno , dei presenti.
31.2 L'assemblea
straordinaria è validamente costituita come sopra indicato ,
ed in caso di scioglimento dell'Associazione con la
partecipazione di due terzi più uno degli associati, e
delibera con il voto favorevole dei due terzi più uno dei
presenti.
Articolo 32-Trascrizione delle
decisioni
32.1
Le deliberazione
dell'assemblea sono raccolte nel libro dei verbali e firmate
dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Articolo 33-Poteri ordinari
33.1
L'assemblea:
-
elegge il Presidente e Segretario di seduta;
-
approva il bilancio preventivo e consuntivo
unitamente al piano annuale delle attività;
-
determina la quota sociale annuale e il
contributo una tantum che sarà versato da eventuali nuovi soci
sostenitori;
-
ratifica, qualora sia richiesto dal presente
Statuto, le delibere del Consiglio direttivo;
-
elegge il Presidente dell'Associazione;
-
elegge il Vice Presidente ed membri del
Consiglio direttivo, scelti fra i soci ordinari e
straordinari;
-
elegge i membri del Comitato Scientifico;
-
convalida le nomine provvisorie fatte dal
Consiglio direttivo conformemente all'articolo 11,comma 1;
-
nomina i Revisori dei conti e il Collegio dei
Probiviri;
-
delibera le eventuali adesioni
dell'Associazione ad associazioni e federazioni che perseguono
scopi simili;
-
delibera l'ammissione di nuovi soci ai sensi
dell'articolo 6;
-
delibera eventuali regolamenti e relative
modifiche;
-
delibera le modifiche allo statuto;
-
delibera su questioni relative a modifiche del
patrimonio;
-
delibera lo scioglimento dell'associazione;
-
decide in merito alla attribuzione della
qualità di socio straordinario.
Articolo 34-Assemblea
straordinaria
34.1
Le modifiche di
Statuto, lo scioglimento e la messa i liquidazione
dell'Associazione sono deliberate dall'assemblea
straordinaria.
Articolo 35-Scioglimento
35.1
In caso di
scioglimento, quale ne sia la causa, l'assemblea, deliberando
e votando conformemente all'articolo 31, comma 2 , nomina un
liquidatore scelto trai soci oppure tra persone estranee
all'Associazione.
35.2 Tale liquidatore, cui
potrà essere affiancata qualsiasi altra persona di competenza
notoria, associata o no , avrà tutti i poteri per
realizzare l'attivo e regolare il passivo
dell'Associazione.
Articolo 36-devoluzione
dell'attivo
36.1
L'attivo netto
sussistente sarà devoluto dall'assemblea, deliberando e
votando conformemente all'artico 31, ad uno o più Enti
che perseguono uno scopo e sono animati da uno spirito analogo
a quello dell'Associazione disciolta o a fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190 , della Legge 23 dicembre 1996, n° 662.
Articolo 37-Divieto di
ripartizione dell'attivo tra i soci
37.1 In nessun caso , in
nessuna maniera, sotto nessuna forma , tale attivo potrà
essere ripartito tra i soci dell'Associazione disciolta.
Articolo 38-Norma di rinvio
38.1
Per quanto no
espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia
all'ordinamento comunitario, nazionale e regionale in materia
di associazioni di promozione sociale.
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